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SERVIZI DI IMMIGRAZIONE


  • Ricongiungimento

    CHI PUO' RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ?

     

    Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per i seguenti motivi:

    lavoro subordinato;

    lavoro autonomo;

    asilo politico

    studio;

    motivi religiosi;

    motivi di famiglia.

    COSA BISOGNA AVERE PER POTER RICONGIUNGERE UN FAMILIARE ?

     

    1)  UN ALLOGGIO

    Il richiedente deve avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare i familiari che devono essere ricongiunti.

    Il competente ufficio comunale rilascia il certificato di idoneità alloggiativa , cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare nell'alloggio e che l'abitazione rispetta i requisiti igienico-sanitari.

     

    2)  UN REDDITO  

    Il richiedente deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. "

    Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma "del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi" che deve essere opportunamente documentato.


    Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono della protezione sussidiaria, si rimanda all'art.29 bis del D.Lg.vo 286/98.

    Dal 17 agosto 2017 la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere inoltrata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia corredata della documentazione relativa al possesso dei requisiti circa il reddito e l'alloggio.

    I documenti da presentare devono essere scannerizzati ed inviati, allegati alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI) ( https://portaleservizi.dlci.interno.it ), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l'upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.

    Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIF.

    L'operatore dello Sportello potrà inviare un messaggio email all'utente registrato, per richiedere di consegnare presso lo Sportello stesso, eventuali documenti ad integrazione.

    Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria le disposizioni di cui all'art. 29 bis del T.U.

    La nuova procedura consentirà il rilascio del nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; il richiedente, infatti, potrà recarsi presso lo Sportello Unico solo per la consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente e già valutati idonei dall'Ufficio, gli verrà consegnata subito la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

     

    COSA SUCCEDE DOPO IL NULLA OSTA

     

    Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata

    Ottenuto il Visto d'Ingresso, i familiari ricongiunti, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia , devono chiedere un appuntamento attraverso gli Sportelli CISI per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

     

    Lo Sportello Unico rilascerà ai familiari ricongiunti una ricevuta per il ritiro del Primo Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento Familiare presso la Questura di Padova.

SERVIZIO VISTI


ALTRI SERVIZI


  • Cittadinanza

    Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.  In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.


    La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.


    La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.


    Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.


    Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea.Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.


    La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:


    la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;

    il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;

    la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;

    il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

    La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.


    La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.


    Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

  • Contratti di successione

    Per effetto della successione per causa di morte i diritti e le proprietà del defunto sono trasferiti ad altri soggetti.

    Esistono due tipi di successione:


    successione testamentaria: quando il defunto ha lasciato un testamento, ossia ha lasciato disposizioni relative ai propri beni dopo la sua morte;

    successione legittima (detta anche “ex lege” o “ab intestato”): quando il defunto non ha lasciato (valide) disposizioni per causa di morte.

    Le due tipologie possono anche coesistere, quando ad esempio il defunto ha lasciato disposizioni relative solo ad una parte dei suoi beni.

    Per poter ricevere l'eredità, le persone aventi diritto devono essere "capaci di succedere" e non essere "indegne". In alcuni casi, possono ricevere l'eredità subentrando nella posizione di un altro erede: in tal caso si parla di "rappresentazione".


     


    Capacità di succedere

    È l’idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta. Per essere idonei a ricevere un’eredità non serve essere maggiorenni né essere capaci di intendere e di volere: basta essere nati o persino solo concepiti al momento della morte del soggetto della cui eredità si discute.


     


    Indegnità a succedere

    È una causa di esclusione della capacità di succedere, regolata dall’art. 463 del Codice Civile e prevista per persone che hanno commesso atti particolarmente gravi contro il defunto o contro i suoi congiunti (ad esempio per chi si sia reso volontariamente colpevole di omicidio, anche tentato).


     


    Rappresentazione

    La rappresentazione, disciplinata dall’art. 467 del Codice Civile, si ha quando un soggetto consegue l’eredità di una persona defunta prendendo il posto del proprio genitore o nonno (“ascendente in linea retta”) o zio (“ascendente in linea collaterale”), che sia a sua volta defunto o che non voglia accettare l’eredità.

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